Art. 6.
(Distinzione delle competenze tra Garante nazionale e Garanti regionali).

      1. Competono al Garante nazionale le funzioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettere c), f), i), l), m) e o).
      2. Competono a ciascun Garante regionale le funzioni indicate dall'articolo 4, comma 1, lettere d) e q).
      3. Competono sia al Garante nazionale che ai Garanti regionali le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, non indicate dai commi 1 e 2 del presente articolo.
      4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3, criterio di ripartizione delle competenze tra Garante nazionale e Garanti regionali è quello dell'interesse generale o regionale che la questione esaminata prospetta.